
E’ obbligatorio registrare il contratto di affitto, indipendentemente dall’ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell’anno, i contratti di comodato e i contratti di sublocazione. E a chi spetta questo onere?
Il locatore ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione, a pena di nullità, entro trenta giorni, dandone comunicazione in sessanta giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio.
Sulla questione riguardante gli effetti della mancata registrazione del contratto di locazione è deciso che:
- la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;
- il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per la (sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi retroattivi nel caso di registrazione tardiva.
Si dispone che gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private a titolo di contratto negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
In caso di mancato pagamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate, accertata tale omissione, ne richiede la corresponsione unitamente agli interessi e alle sanzioni ad entrambe le parti del contratto, o all’agente immobiliare. Nel caso uno dei due contraenti provveda al pagamento, questo ha effetto liberatorio anche nei confronti dell’altro.
È nullo qualsiasi patto che tenda ad escludere da tale obbligo il mediatore immobiliare.
Dall’Aprile 2012, è stato attivata la procedura di registrazione telematica, per i contratti di locazione conclusi con l’intervento di agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.


