
Il diritto di prelazione spetta al conduttore al termine dei primi 4 anni nel caso in cui, il locatore intenda vendere l’immobile destinato a uso abitativo.
E’ compito del proprietario dare comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r all’inquilino della sua intenzione di vendere, informandolo del prezzo richiesto e delle condizioni.
Se l’inquilino è interessato all’acquisto e vuole esercitare il diritto di prelazione, deve darne comunicazione al proprietario entro il termine di 60 giorni attraverso attraverso raccomandata a/r.
Se l’inquilino comunica per iscritto di rinunciare all’acquisto, il proprietario può vendere a chi vuole.
Il diritto di prelazione per una abitazione non viene esercitato se l’immobile in questione è di proprietà di più soggetti e fa parte di una comunione ereditaria. In questo ultimo caso, il diritto di prelazione di uno o più dei coeredi annulla quello dell’inquilino (articolo 732 del Codice civile).
Il diritto di prelazione non è valido se:
a) il proprietario intende vendere al coniuge oppure ai suoi parenti entro il secondo grado
b) l’immobile è trasferito con un atto differente dalla compravendita, ad esempio con una donazione
c) il venditore intende vendere in blocco l’intero immobile di cui l’appartamento fa parte.


