 
		
	Nell’emergenza Corona Virus, compare una “nota positiva” , il Decreto liquidità ufficializza lo slittamento delle scadenze per tutti coloro che hanno beneficiato del bonus per l’acquisto della prima casa.
 Il Decreto liquidità, ha previsto la sospensione degli adempimenti a partire dal 23 febbraio e fino al prossimo 31 dicembre 2020, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in questa fase di emergenza sanitaria ed economica.
Il Decreto liquidità, ha previsto la sospensione degli adempimenti a partire dal 23 febbraio e fino al prossimo 31 dicembre 2020, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in questa fase di emergenza sanitaria ed economica.
Slitta dunque il termine di 18 mesi per l’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune dove si è conclusa la transazione immobiliare: chi ha acquistato una casa prima del 23 febbraio, potrà mettere in stand-by il computo dei 18 mesi entro cui effettuare il trasferimento e riprenderlo dal 1° gennaio 2021.
La stessa sospensione è valida per coloro che hanno venduto l’abitazione comprata con le agevolazioni “prima casa” prima del decorso di 5 anni dall’acquisto. Di norma, per non perdere i benefici già goduti, il contribuente dovrebbe acquistare un altro immobile come abitazione principale entro un anno. Ma, anche in questo caso, il Governo ha previsto una sospensione delle scadenze nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre.
Discorso analogo per tutti coloro che desiderino concludere una seconda transazione immobiliare con lo stesso bonus, con l’impegno a trasferirsi nel nuovo immobile entro un anno dall’acquisto.
L’ultima sospensione riguarda invece tutti quei contribuenti che hanno fruito del credito d’imposta legato al bonus prima casa e abbiano intenzione di acquistare una nuova abitazione: anche in questo caso la decorrenza di un anno entro cui effettuare l’acquisto è ora “congelata” e ripartirà dal 1° gennaio 2021.
Rosso Mattone Case
Servizi Immobiliari
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