Le tante detrazioni possibili nella dichiarazione dei redditi, dalle spese sostenute per la ristrutturazione agli interessi passivi sui mutui
Per chi ha acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa o per la ristrutturazione e per costruire la propria abitazione, è prevista la possibilità di uno sconto fiscale sugli interessi passivi. In pratica, il 19 per cento di quanto pagato per gli interessi pagati alla banca, vengono restituiti.
La rata del mutuo è composta da una quota capitale ed una quota di interessi, su quest’ultima, è possibile l’agevolazione pari al 19 per cento dell’importo degli interessi passivi, ma c’è un tetto massimo di spesa oltre il quale non si va, che varia a seconda della tipologia e della finalità del mutuo. L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione per gli interessi passivi legati al mutuo prima casa è di 4.000 euro, pertanto, non può̀ essere superiore a 760 euro.
La detrazione deve essere suddivisa tra tutti gli intestatari del mutuo. La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza.
Dal 2015, l’Agenzia delle Entrate è a conoscenza delle somme da portare in detrazione. Le banche, infatti, hanno l’obbligo di comunicare gli interessi passivi che vengono versati dai contribuenti e che generano la detrazione.
Se il contribuente si rivolge ad un Caf o ad un intermediario per farsi compilare la dichiarazione dovrà, però, farsi dare dalla banca la certificazione che attesti il pagamento delle rate, con l’indicazione della voce legata agli interessi passivi.
Solo qualche giorno fa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare che per il bonus ristrutturazione, spese sostenute per manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici condominiali, devono essere indicate in fase di dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione del 50 per cento.
Anche per i box auto è riconosciuta la detrazione per la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), a patto che esista un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. Per realizzazione si intendono solo gli interventi di nuova costruzione. Pertanto, non spetta alcuna detrazione se il box auto è stato venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.